Statuto

 

STATUTO DEL PRIORATO DELLE CONFRATERNITE DELLA DIOCESI DI CHIAVARI

 

ART. 1

Il Priorato delle Confraternite della Diocesi di Chiavari, costituito sotto la protezione della B.V. Maria, venerata con i titoli di N.S. della Misericordia, di N.S. dell’Orto e di N.S. di Montallegro, fa parte degli organismi regionali, nazionali e internazionali di coordinamento delle Confraternite.

 

ART. 2

Sono soggette e fanno capo al Priorato Diocesano tutte le Confraternite canonicamente erette nella Diocesi di Chiavari. Nessuna Confraternita può ritenersi scollegata dal Priorato o sottratta alla sua autorità, pena la soppressione della stessa.

 

ART. 3

Il Priorato Diocesano, su mandato del Vescovo Diocesano, guida le Confraternite, con lo scopo di coordinarne l’attività, di sostenerle nelle difficoltà e di rafforzare o instaurare un rapporto di fratellanza fra le stesse e di verificare che siano rispettate le disposizioni diocesane, generali e proprie.

Il Priorato Diocesano deve essere sprone a nuove iniziative e rendere così queste associazioni più consone alle esigenze della Chiesa diocesana e delle comunità parrocchiali, vigilando affinché le Confraternite conservino lo spirito loro proprio, osservino i rispettivi Statuti e promuovano le attività di culto nonché le altre opere spirituali e di carità cristiana.

 

ART. 4

Il Priorato Diocesano è presieduto dal Delegato Vescovile per le Confraternite nominato dal Vescovo di Chiavari.

Il Delegato Vescovile agisce con i poteri e le facoltà attribuitegli dal Vescovo, nonché dal presente Statuto.

 

ART. 5

Il Priorato Diocesano è composto dal Delegato Vescovile e da un minimo di cinque ad un massimo di dieci membri, che restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

I membri del Priorato Diocesano vengono nominati dal Vescovo di Chiavari su proposta del Delegato Vescovile, il quale procederà alla presentazione di un elenco di candidati dopo aver valutato le proposte pervenute dai Priori di tutte le Confraternite della Diocesi, ciascuna delle quali presenterà un proprio candidato.

Nella composizione del Priorato Diocesano si avrà cura, per quanto possibile, di avere almeno un membro per Vicariato, lasciando al Delegato Vescovile, al momento di formulare la proposta al Vescovo, il compito di assicurare la più equa ripartizione possibile dei componenti tra i diversi Vicariati. 

Il Delegato Vescovile, prima di procedere alla presentazione dell’elenco di candidati al Vescovo, potrà ascoltare il parere consultivo del Priore Diocesano uscente, dei Priori Diocesani onorari e dei Priori Diocesani emeriti.

I membri del Priorato Diocesano, una volta nominati, si riuniscono e procedono alla elezione in seno al Priorato stesso delle seguenti cariche: Priore Diocesano, Vice Priore, Tesoriere e Segretario.

La carica di membro del Priorato Diocesano è incompatibile con quella di chi ricopre incarichi esecutivi presso Amministrazioni pubbliche e/o Enti locali.

 

ART. 6

Il Priore Diocesano rappresenta il Priorato, agisce con l'autorità ricevuta dal Vescovo, anche per singoli atti, ed è il responsabile operativo del suo funzionamento; in particolare, i suoi compiti sono:

  • indire e dirigere con il Delegato Vescovile le riunioni del Priorato Diocesano e firmarne i verbali;
  • gestire la corrispondenza e tenere i rapporti con gli enti esterni;
  • verificare l’opera delle Confraternite della Diocesi di Chiavari e curare il rapporto con le stesse.

Il Priore Diocesano è membro di diritto del Priorato Ligure delle Confraternite.

 

ART. 7

Il Vice Priore Diocesano fa le veci del Priore Diocesano in sua assenza o per suo mandato con le stesse competenze.

 

ART. 8

Il Tesoriere cura la gestione finanziaria del Priorato Diocesano, redige il bilancio consuntivo, tiene in ordine la contabilità sugli appositi registri, paga i conti su ordine del Priore Diocesano e comunica alle Confraternite la quota annuale statutaria stabilita dal Priorato Diocesano, provvedendo all’incasso della stessa.

 

ART. 9

Il Segretario, su indicazione del Delegato Vescovile e del Priore Diocesano, svolge tutte le pratiche di segreteria, redige i verbali delle riunioni del Priorato Diocesano, cura la corrispondenza e conserva l’archivio.

 

ART. 10

I membri del Priorato Diocesano devono:

  • esaminare, discutere e approvare il bilancio del Priorato nonché verificare la regolarità dei bilanci che ogni Confraternita trasmetterà allo stesso annualmente;
  • indicare la quota annuale statutaria che ogni Confraternita è tenuta a corrispondere al Priorato Diocesano per finanziarie attività proprie, secondo i suoi compiti, nonché le iniziative comuni;
  • coadiuvare il Delegato Vescovile ed il Priore Diocesano ogni qualvolta sia loro richiesto;
    provvedere alla tutela dei beni delle Confraternite di valore storico e artistico, vigilando sull'osservanza delle procedure previste dalla legge in materia di beni ecclesiastici;
  • formulare proposte per migliorare il governo ed il coordinamento delle Confraternite;
  • rappresentare il Priorato Diocesano, anche singolarmente previa delega del Priore Diocesano, presso le Confraternite;
  • interessarsi con particolare attenzione delle Confraternite facenti parte del Vicariato al quale appartengono, portando all'attenzione del Priorato Diocesano eventuali problemi e/o proposte delle stesse;
  • partecipare con frequenza e regolarità alle riunioni del Priorato Diocesano. Chi non partecipa a tre sedute consecutive del Priorato Diocesano - salvo gravi e comprovati motivi - decade dal proprio incarico.

 

ART. 11

Il Priorato Diocesano potrà proporre al Vescovo di Chiavari la nomina a Priore Diocesano onorario di soggetti che si siano particolarmente distinti nello svolgimento della loro attività di confratelli o consorelle.

Chi ha ricoperto la carica di Priore Diocesano, terminato il proprio mandato, assume il titolo di Priore Diocesano emerito.

 

ART. 12

I membri del Priorato Diocesano cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza del mandato, per decadenza o dimissioni. Il membro del Priorato che non partecipi a tre sedute consecutive del Priorato Diocesano - salvo gravi e comprovati motivi - decade dal proprio incarico. Il Vescovo, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, può decretare del membro del Priorato che sia stato riconosciuto responsabile di atti e/o comportamenti contrari al presente Statuto e alle vigenti norme canoniche. In caso di cessazione di un membro del Priorato, il Vescovo - fermo restando il numero di membri spettanti a ciascun Vicariato - procederà alla nomina di un nuovo membro sulla base dell'elenco di candidati di cui all'art. dello Statuto o, se necessario, sulla base di un nuovo elenco di candidati che dovrà essere presentato dalle Confraternite interessate, su richiesta del Delegato Vescovile. In caso di cessazione, dimissioni e/o decadenza del Priore Diocesano, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, i membri del Priorato Diocesano procederanno ad una nuova elezione dello stesso.

 

ART. 13

I segni distintivi del Priorato Diocesano sono la cappa azzurra, il cappuccio, il cingolo azzurro e il collare con medaglia riproducente l’effigie di N.S. dell’Orto e la dicitura “Priorato Confraternite Diocesi di Chiavari - 1999”.

Il segno distintivo del Priore Diocesano è la mazza riproducente l’effigie di N.S. dell’Orto e l’icona di N.S. di Montallegro.

 

ART. 14

Il Delegato Vescovile ed il Priore Diocesano convocano il Priorato Diocesano almeno due volte all’anno e in tutte quelle circostanze in cui lo ritengono opportuno.

Di ogni convocazione viene data notizia tramite comunicazione scritta, via fax o posta elettronica, spedita almeno cinque giorni prima della riunione, con indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.

 

ART. 15

Il Priorato Diocesano collabora annualmente con il Priorato Ligure delle Confraternite, del quale fa parte, all’organizzazione del “Cammino Regionale” cui tutte le Confraternite sono tenute a partecipare.

Il Priorato Diocesano organizza inoltre annualmente una Giornata Diocesana per le Confraternite ed altri momenti di preghiera e condivisione, cui tutte le Confraternite sono tenute a partecipare.

 

ART. 16

Il Priorato Diocesano richiama il Priore della Confraternita che per due anni di seguito non partecipi a nessuna delle manifestazioni di cui all’art. 14 del presente Statuto o che non sia in regola con la quota statutaria.

Nei casi di particolare gravità e persistente negligenza l’Ordinario Diocesano, sentito il Priorato Diocesano, potrà disporre la rimozione del Priore della Confraternita.

 

ART. 17

Nel caso in cui una Confraternita cessi per qualunque motivo la propria attività, il Priorato Diocesano, su indicazione dell’Ordinario Diocesano, ne assume la cura dei beni fino a che la stessa possa riprendere o ricominciare le sue funzioni.

 

ART. 18

Per tutto quanto non è prescritto in questo Statuto, valgono le vigenti norme canoniche.

Dall’entrata in vigore del presente Statuto, a seguito dell’approvazione da parte dell’Autorità ecclesiastica, ogni precedente Statuto si ritiene abrogato.

 

 

 

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